PNES

FAQ - Domande e risposte

Progetto IN.4k.2_01 - Coordinamento della co-progettazione

FONTI NORMATIVE UTILI PER LA CONSULTAZIONE DELLE SEGUENTI FAQ:

  • D. Lgs. 33/2013 – Codice della Trasparenza
  • D. Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento agli artt. 55-57
  • D.M. 72/2021 – Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. 117 del 2017 (Codice del terzo Settore).
  • D. Lgs. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici, con particolare riferimento all’art. 6

Le attività devono terminare entro la data indicata nel Piano di interventi approvato da INMP nella ultima versione vigente, salvo richiesta motivata di proroga, autorizzata espressamente da INMP. Il termine ultimo improrogabile per l’ammissibilità delle spese sostenute dalla beneficiaria è il 31.12.2029 (art. 63 Reg. UE 2021/1060).

Eventuali ritardi o problematiche di attuazione che non consentano il rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma devono essere tempestivamente segnalate all’O.I. INMP (v. par. 4 delle Linee guida).

La norma non prevede minimi, sebbene nello schema di Avviso di cui alle Linee Guida adottate dall’INMP con la deliberazione n. 373 del 25 ottobre 2024, si prevedono limiti di 3 e 5 anni agli articoli 4 come requisito e 5 come criterio di selezione.
La richiesta di esperienza triennale è, difatti, motivata da ragioni di opportunità giacché dovrebbe essere indice di maggiori solidità, esperienza, presenza di personale qualificato ed esperto e, in linea generale, di una maggiore affidabilità dell’ETS.

L’art. 3 comma 2 dello schema di Avviso di cui alle linee guida adottate dall’INMP con la deliberazione n. 373 del 25 ottobre 2024 chiarisce modalità e forme di partecipazione degli ETS destinatari dell’avviso facendo un rimando anche alla normativa vigente e ad eventuali situazioni temporanee:

“Il possesso della qualità di ETS si intende soddisfatto a norma dell’art. 101 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. Possono, pertanto, rispondere alla presente manifestazione di interesse le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), singolarmente o in partenariato tra loro. Si precisa che nelle more del completamento del processo di popolamento del RUNTS, possono altresì partecipare le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del Codice del Terzo settore, nonché le fondazioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell’apposita anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate. Il possesso del requisito soggettivo di qualificazione deve perdurare per l’intero periodo di realizzazione dell’intervento. La cancellazione del soggetto dai citati registri comporterà l’immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento in co-progettazione.”

Le cooperative sociali sono Enti del Terzo Settore tipici, come indicato anche nella parte 1 “INQUADRAMENTO GENERALE DEGLI ISTITUTI” del DM 72/2021.

Le Linee guida per la sottoscrizione della convenzione sono indicate nel DM 72/2021 citate in intestazione. I contenuti delle Linee guida anzidette sono inoltre riportati nell’art. 10 dello schema di Avviso di cui alle Linee Guida adottate dall’INMP con la deliberazione n. 373 del 25 ottobre 2024 sono riportati i contenuti delle Linee guida anzidette.

Il DM 72/2021 specifica al paragrafo 3, inerente al procedimento di co-progettazione, la possibilità di procedere in entrambi i modi anzidetti, o anche secondo la modalità di accreditamento. Vi è piena libertà in tal senso di decidere la modalità più opportuna in base al contesto e nel rispetto delle Linee Guida citate.

Non è previsto un numero massimo di ETS.

L’art. 3 dello schema di Avviso di cui alle Linee Guida adottate dall’INMP con la deliberazione n. 373 del 25 ottobre 2024 chiarisce modalità e forme di partecipazione degli ETS destinatari dell’avviso facendo un rimando anche alla possibilità di partecipare in forma associata, indicandone le modalità.

Sì, ciò attiene a considerazioni di merito e non normative demandate all’Azienda Sanitaria.

Si rimanda alla lettura del citato DM 72/2021 che specifica anche le modalità di pubblicazione degli avvisi e della documentazione relativa, nel massimo rispetto degli obblighi di trasparenza di cui alla vigente normativa, anche europea, e agli atti e provvedimenti ANAC.

È opportuno che la commissione di valutazione sia composta in maniera equilibrata in riferimento ai criteri di selezione che saranno utilizzati, per garantire competenza nel processo di selezione, e che sia nominata successivamente alla scadenza del termine indicato dall’Avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.

L’INMP ha provveduto a trasmettere una richiesta di parere rivolta all’ANAC in merito alla necessità – opportunità – obbligatorietà di acquisizione del CIG per le procedure di co-progettazione. L’ANAC, con nota ufficiale acquisita da INMP al prot. n. 2393 del 18 marzo 2025, ha rappresentato la necessità di acquisire il CIG anche per tali fattispecie di procedure, secondo le seguenti modalità.

Il CIG può essere acquisito mediante accesso all’interfaccia web messa a disposizione dall’Autorità accessibile al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici, utilizzando la scheda P5 selezionando la voce “Istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 (art. 6 d.lgs. 36/2023) ed altri contratti e convenzioni per servizi sociali e sociosanitari interamente sottratti all’applicazione del codice”, come confermato dal Comunicato del Presidente Anac del 18 dicembre 2024.

Sì. Per ciascuno dei 7 progetti previsti dal Piano di interventi dell’Azienda sanitaria deve essere preso un CUP.
L’apertura del CUP rientra tra le attività preliminari necessarie anche alla richiesta dell’anticipo dell’1% dell’importo del finanziamento approvato per progetto.

Assolutamente no, non sono previsti margini di guadagno per l’ETS. Nella procedura di co-progettazione di cui alle fonti indicate in intestazione, che è esclusa dall’applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici stante le sue peculiarità, non è contemplabile il versamento di alcun corrispettivo. Ogni transazione deve avere natura di rimborso spese.
Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle sostenute dall’ETS per l’implementazione delle attività previste, come stabilito nella convenzione che disciplina i rapporti tra AS ed ETS. Infatti, le spese rimborsabili vengono definite attraverso il tavolo di co-progettazione, che stabilisce quali costi possono essere rendicontati. Sono ammissibili le spese direttamente correlate alle attività svolte dall’ETS, come ad esempio quelle connesse alla distribuzione dei farmaci (es. spese per carburante), che dovranno essere debitamente documentate. Le spese rendicontabili devono essere debitamente rappresentate e giustificate da idonea e inequivocabile documentazione, pena la non ammissibilità. La documentazione giustificativa dovrà essere immediatamente e puntualmente collegabile all’attività svolta e all’importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l’esistenza, la pertinenza e la ragionevolezza della voce di spesa. Nelle more della attivazione del sistema informativo ReGiS, l’AS a deve fornire i dati di spesa sostenuta e di avanzamento fisico a INMP, tramite PEC.

La programmazione/attuazione delle attività previste in ciascuno dei 7 progetti di cui si compone il Piano di Interventi dell’Azienda sanitaria approvato da INMP deve essere coerente con quanto previsto nello stesso Piano e dettagliato nella Scheda di attuazione (cronoprogramma semestrale delle attività e delle spese previste per ciascun progetto) presentati dall’Azienda a INMP, subito dopo l’approvazione del Piano (Vedi parr. 3 e 4.1.2 delle Linee Guida per le Aziende sanitarie).

La rendicontazione delle spese dovrà avvenire per ciascun Progetto tramite caricamento della documentazione giustificativa sul Sistema Regis. Le modalità di utilizzo del Sistema saranno oggetto di una specifica formazione per le Aziende sanitarie a cura della società incaricata dell’adattamento del sistema al PNES.
(Vedi Manuale procedure AdG https://www.inmp.it/upload/pnes/20241028_ManualeProcedure.pdf).

L’adozione del “Disciplinare per l’individuazione dei destinatari e l’erogazione in regime di solidarietà di beni e prestazioni sanitarie in favore dell’utenza che versa in condizioni di indigenza e di povertà dell’Area Contrastare la povertà sanitaria del PNES” rientra tra le attività preliminari all’avvio di ciascun progetto, necessarie anche alla richiesta dell’anticipo dell’1% dell’importo del finanziamento approvato per Progetto.
Pertanto, il suddetto Disciplinare deve essere adottato dall’Azienda Sanitaria prima dell’avvio dei progetti e quindi prima della Convenzione con gli ETS.

Il “Disciplinare per la individuazione dei destinatari e l’erogazione in regime di solidarietà di beni e prestazioni sanitarie in favore dell’utenza che versa in condizioni di indigenza e di povertà dell’Area Contrastare la povertà sanitaria del PNES” è unico e specifico per il target dell’Area Povertà sanitaria del PNES.

Il Disciplinare che deve essere adottato dalla Azienda sanitaria deve contenere gli elementi minimi previsti dal format fornito nell’allegato a) alle Linee Guida per le Aziende sanitarie beneficiarie dell’Area “Contrastare la povertà sanitaria del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 e nei relativi allegati (da a.1 a a.6).

Si, l’utilizzo è obbligatorio.
L’AS è tenuta a fornire flussi informativi relativi all’andamento finanziario, fisico e procedurale del Progetto, nonché relativi al raggiungimento degli indicatori di output e di risultato afferenti all’area Contrastare la povertà sanitaria così come indicati nel Piano Operativo di INMP e dettagliati nel proprio Piano di interventi. L’attività di monitoraggio ha cadenza bimestrale.

Le modalità di utilizzo del Sistema saranno oggetto di una specifica formazione per le Aziende sanitarie a cura della società incaricata dell’adattamento del sistema al PNES.